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STATUTO

dell’Associazione Culturale non riconosciuta senza fini di lucro

“International Research Institute for Archaeology and Ethnology”

ART.1 - Costituzione, denominazione e sede

 

È costituita l’Associazione denominata “International Research Institute for Archaeology and Ethnology” (sigla IRIAE), con sede primaria a Napoli in Via Mezzocannone, n° 109 CAP 80134.

Le sedi dell'Associazione potranno essere trasferite in qualsiasi luogo delle provincie italiane o straniere senza dover ricorrere alla modificazione dello statuto associativo, ovvero, aggiungerne quante necessarie ai fini operativi della stessa. La durata dell’Associazione è illimitata.

 

ART. 2 - Scopo e attività istituzionali

 

L’Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro.

Essa ha lo scopo di svolgere programmi di studio, formazione, divulgazione e ricerca archeologica ed etnologica in Italia e all’estero.  A tal fine, l’Associazione promuove e sviluppa rapporti culturali, scientifici e di cooperazione con singole istituzioni ed entità nazionali ed internazionali. L’Associazione si prefigge tra gli scopi prioritari quello di raccogliere i fondi necessari per costituire una Fondazione che persegua i medesimi scopi ed il medesimo oggetto dell’Associazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l’Associazione potrà, tra l’altro:

  1. Sviluppare, realizzare e promuovere programmi di studio e ricerche archeologiche ed antropologiche in Italia e all'estero;

  2. Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui senza esclusione di altri: l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine; l’acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportuni e utili;

  3. Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o che siano dalla stessa comunque posseduti a qualsiasi titolo;

  4. Promuovere iniziative di collaborazione culturale e scientifica attraverso scambi di informazioni, esperienze e conoscenze tra studiosi ed esperti, anche attraverso l’organizzazione di convegni, conferenze ed esposizioni in Italia e all’estero;

  5. Realizzare progetti di cooperazione, di consulenza e di assistenza per la realizzazione di spedizioni archeologiche ed antropologiche, dalla progettazione alla ricerca dei finanziamenti necessari;

  6. Acquisire e conservare ogni tipo di documentazione sul patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale relativo ai paesi in cui sviluppa le proprie attività;

  7. Svolgere attività editoriale in proprio o in collaborazione con altri enti o case editrici; la distribuzione, la pubblicità e la vendita del prodotto editoriale potranno avvenire con ogni mezzo, in particolare attraverso i tradizionali mezzi dell’editoria a stampa e/o attraverso mezzi informatici e telematici, con esclusione della stampa di quotidiani;

  8. Promuovere la divulgazione delle materie in questione attraverso l'organizzazione di eventi, incontri, viaggi e quant'altro per i propri soci e per esterni;

  9. Promuovere, progettare, organizzare e gestire anche su commessa o sulla base di appositi finanziamenti, corsi di formazione e laboratori, attività seminariali e formative, nelle discipline di sua competenza;

  10. Stipulare convenzioni e concludere intese per attività in comune con università, accademie, istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere (pubbliche o private), nonché con organismi internazionali e altri enti, associazioni ed organismi italiani o stranieri nei settori delle proprie attività;

  11. Istituire premi e borse di studio;

  12. Assumere qualsiasi altra iniziativa idonea al raggiungimento dei propri fini;

  13. Istituire sedi in Italia e all’estero;

  14. Realizzare una serie di attività per i soci e gli esterni (traduzioni, interpretariato, disegni archeologici, realizzazione video e documentari, fitto di attrezzature ecc.).

  15. Organizzare almeno un evento annuale per presentare le attività dell’Associazione, le missioni organizzate dei soci e quant’altro, che daranno luogo ad una pubblicazione annuale.

Per il migliore espletamento delle attività previste dal presente statuto, l’Associazione potrà assumere personale. Affidare incarichi, attribuire funzioni a persone singole (interne o esterne all’Associazione stessa) oppure a particolari strutture, ovvero, può avvalersi sia di prestazioni retribuite (sottoforma di lavoro autonomo o dipendente) che di prestazioni gratuite, in forma volontaria, dei propri associati.

L’Associazione sposa i dettami ed i principi di etica e dignità professionale espressi nei codici deontologici delle principali Associazioni di Categoria degli archeologi italiane (ANA – Associazione Nazionale Archeologi; CIA – Confederazione Italiana Archeologi) ed europee (EAA – European Association of Archaeologists).

La lingua ufficiale dell’IRIAE è l’Inglese.

 

ART. 3 - Patrimonio

 

Per garantire il funzionamento dell’Associazione stessa, il suo patrimonio viene assicurato dai Soci ordinari, dai Soci Sostenitori e attraverso ulteriori incrementi deliberati dagli Organi Sociali. In particolare, il Patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • dalle quote associative annuali il cui ammontare verrà stabilito dal Consiglio Direttivo;

  • dalle attività dell’Associazione medesima;

  • da eventuali contributi, sovvenzioni, ovvero conferimenti gratuiti da parte dello Stato Italiano, dell’Unione Europea e di qualunque altro ente od organizzazione nazionale e internazionale;

  • da elargizioni o contributi, ovvero di sponsorizzazioni, da parte di soggetti privati e dal crowdfunding;

  • da contributi corrisposti dai Soci Ordinari e dai Soci Sostenitori;

  • da ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

  • da donazioni, eredità e lasciti testamentari, legati e quant’altro, anche aventi ad oggetto beni immobili, che l’Associazione ha la facoltà di ricevere ed accettare;

Le rendite e le risorse dell’Associazione saranno impiegate per il funzionamento dell’Associazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. Tale fondo comune non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.

 

ART. 4 - Soci e Membri dell’Associazione

 

Il numero dei soci è illimitato e sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Fanno parte dell’Associazione:

  • I Soci Ordinari;

  • I Membri Sostenitori

  • I Membri Onorari

 

ART. 5 – Soci Ordinari

 

Sono Soci Ordinari studiosi italiani e stranieri che operano in Italia o all’estero negli ambiti culturali e di ricerca di cui all’Art. 2. Il Consiglio direttivo delibera in ordine all’adesione di nuovi Soci, visto il relativo curriculum e secondo le formalità per l’invio della richiesta di ammissione dei nuovi Soci e la documentazione da allegare ad essa, che andrà a stabilire. I Soci Ordinari sono chiamati a partecipare alle Assemblee dei Soci (ordinarie e straordinarie) con diritto di voto.

 

ART. 6 – Membri Sostenitori

 

Possono ottenere la qualifica di Membri Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, o gli enti (italiani o stranieri) che, condividendo le finalità dell’Associazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, in misura non inferiore a quella della quota annuale, ovvero, con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali. La qualifica di Socio Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato versato o la prestazione è stata effettuata.

Il Consiglio Direttivo delibera in ordine all’adesione dei Soci sostenitori, visti il relativo curriculum e le motivazioni addotte. Ha diritto di partecipare alle Assemblee dei soci ma senza diritto di voto.

 

ART. 7 –Membri onorari

Possono ottenere la qualifica di Membri onorari studiosi stranieri o italiani che si sono particolarmente distinti in passato nei rispettivi campi di studio.

I membri onorari possono partecipare alle Assemblee dei Soci (ordinarie e straordinarie) ma senza diritto di voto. Il Consiglio direttivo delibera in ordine all’attribuzione della qualifica di Membro onorario, visto il relativo curriculum e le motivazioni addotte.

 

ART. 8 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

 

L’ammissione a socio è subordinata al versamento annuale e puntuale della quota associativa e alla presentazione del curriculum, ma è comunque a delibera esclusiva del Consiglio Direttivo (come descritto negli articoli 5, 6 e 7) e secondo le modalità da esso stabilite. Le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo affida al Segretario Generale il compito di annotare i nuovi iscritti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Il recesso da parte dei soci è automatico laddove il socio non dovesse rinnovare per tre anni consecutivi la sua iscrizione attraverso il versamento della quota e secondo la nuova normativa sulla Privacy sancita dal Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), i dati del socio verranno cancellati dal Database/Registro soci. Per i casi in cui è desiderio del socio uscente essere cancellato dal Database/registro soci prima dello scadere dei tre anni si rimanda all’adeguamento normativo “Privacy” pubblicamente esposto e consultabile sul nostro sito www.iriae.com.

I Membri sostenitori possono, in ogni momento, recedere dall’Associazione con comunicazione scritta indirizzata all’Assemblea dei Soci, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

  • mancato versamento della quota associativa per tre anni consecutivi;

  • comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione o lesivi nei confronti della stessa;

  • persistenti violazioni degli obblighi statutari e del regolamento interno;

  • chiari comportamenti contrastanti con la Costituzione Italiana ed Europea, ovvero del paese ospitante (in caso ad esempio di spedizione all’estero), o ritenuti facinorosi, o che ledano terzi, o che risultino illegali, o contrari al rispetto dei Diritti Umani.

In ogni caso, prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

 

ART. 9 - Organi dell’Associazione

 

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;

  • il Consiglio Direttivo;

  • il Presidente.

  • il Vice Presidente

  • il Segretario Generale

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito o oneroso.

Sia inteso che la possibilità di effettuare il pagamento di un emolumento alle cariche associative è attualizzabile se:

  • le attività svolte garantiscano un ritorno economico tale da poter consentire il pagamento di emolumenti oltre alle normali spese di gestione

  • l’attività svolta da chi ricopre le cariche associative, li impegni un numero di ore tale da diventare la principale occupazione e quindi unica possibilità di guadagno.

La decisione di attivare la possibilità di rivestire le cariche a titolo oneroso è del Consiglio Direttivo che analizzerà il sussistere delle due condizioni succitate. Per la prima, sarà cura del Tesoriere e del commercialista confermare che le entrate dell’Associazione siano tali da poter supportare l’emolumento.

L’eventuale decisione deve essere riconfermata ogni anno su analisi dell’andamento fiscale dell’Associazione e può essere ritirata in ogni momento laddove dovessero cambiare le condizioni.

Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, se adeguatamente documentate dalle relative pezze d’appoggio. La durata delle cariche associative è quinquennale, a partire dalla data di insediamento del designato. Dopo i 5 anni i soci in carica devono essere rieletti o sostituiti da elezione da parte dell’Assemblea dei Soci.

 

ART. 10 - L’Assemblea dei Soci

 

L’Assemblea è composta da i soci ordinari, membri sostenitori e onorari (questi ultimi due senza diritto di voto) e può essere ordinaria e straordinaria ed è garante del rispetto degli interessi storici ed originari dell’Associazione. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni socio può ricevere più di una delega per assemblea per un massimo di 4.

 

L’Assemblea ordinaria: delibera sulle seguenti materie:

  • bilancio consuntivo, programma pluriennale, bilancio previsionale;

  • elegge il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo, di cui fanno parte il Vice Presidente ed il Segretario che vengono proposti dal presidente e sottoposti a votazione;

  • delibera l’esclusione dei soci (su proposta del Consiglio Direttivo);

  • delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o 1/3 dei componenti dell’organo ne ravvisino l’opportunità.

 

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione, ovvero sua fusione, trasformazione o incorporazione in altri enti.

 

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in caso di assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, presso la sede dell’Associazione, ovvero sul sito internet dell’Associazione, ovvero attraverso l’organo di comunicazione ufficiale dell’Associazione (Newsletter), ovvero attraverso posta elettronica ordinaria o certificata contenente l'ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione. L’eventuale seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno previsto per la prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, tutti i soci.

 

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno il 50% dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti, in prima convocazione. Qualora alla seconda convocazione non sia presente la maggioranza dei soci, basterà la maggioranza dei presenti.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci o qualora gli scopi della Associazione non risultino più perseguibili. Anche in questo caso, qualora alla seconda convocazione non sia presente la maggioranza dei soci, basterà la maggioranza dei presenti.

 

ART. 11 - Il Consiglio direttivo

 

Il Consiglio direttivo in IRIAE riveste anche il ruolo di Comitato Scientifico. È formato da cinque membri e, nello specifico, è composto da soci che rivestono le cariche apicali (Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale e, laddove diverso da una di queste, il Tesoriere) e da altri due soci eletti dall’Assemblea. Seguendo i tempi delle cariche ufficiali, i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 5 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo solo i soci maggiorenni. Il voto delle cariche apicali vale 1, ma in caso di situazione equa il voto del Presidente vale doppio.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla nomina di un sostituto. Ove decada oltre la metà dei componenti, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

 

Ad esso spetta di:

  • curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

  • deliberare sulle decisioni legate alla validità, concretezza, realizzabilità, valore scientifico dei progetti e delle altre attività di IRIAE;

  • lavorare sull’organizzazione delle missioni e dei progetti archeologici ed antropologici e a tutte le attività scientifiche dell’Associazione;

  • predisporre i piani di lavoro incluse le attività culturali, scientifiche ed editoriali e i programmi di intervento;

  • predisporre il bilancio consuntivo e proporre la previsione di bilancio;

  • predisporre le modifiche dello Statuto che dovranno essere approvate dall’Assemblea;

  • deliberare sulle domande di nuove adesioni all’Associazione;

  • decidere l’esclusione di un socio (la cui attuazione è affidata all’Assemblea);

  • accettare le elargizioni, le donazioni, le eredità, i legati e i lasciti comunque denominati e determinare il contributo dei Soci sostenitori;

  • assumere e licenziare il personale dipendente ed i collaboratori e determinare il regolamento giuridico ed economico;

  • deliberare sull’acquisto degli immobili e dei mobili, stabilendone la loro destinazione;

  • approvare il regolamento interno o le sue variazioni;

  • deliberare, su mandato dell’Assemblea, l’eventuale costituzione della Fondazione di cui all’Art. 2;

  • determina l’entità della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano e provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo e il Presidente rispettivamente possono delegare specifiche proprie funzioni ai membri del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare all’interno dei propri membri, uno o più Delegati per lo svolgimento di attività di studio e scientifica correlata alle finalità dell’Associazione, come pure per lo svolgimento di attività organizzativa ed esecutiva. Laddove, invece, i suddetti Delegati non siano anche componenti del Consiglio Direttivo, parteciperanno senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo medesimo.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 3/5 dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto ed inviato a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata, almeno 8 giorni prima della data della riunione; in caso di necessità o di urgenza la comunicazione può avvenire ad horas, purché sia dimostrabile la ricezione della convocazione inviata. Essa deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e seconda convocazione.  In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

 

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza dal Vice Presidente o dal membro più anziano. Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la totalità dei suoi componenti; in seconda, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

ART. 12 - Il Presidente

 

Il Presidente, ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con la facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti determinandone le attribuzioni, nonché i poteri di firma. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza, al membro più anziano in associatura.

Il Presidente, nominato dall’Assemblea dei Soci, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l’esecuzione delle sue deliberazioni e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

Il Presidente è il garante del rispetto normativo dello Statuto e del Regolamento interno. Provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni, adotta ogni provvedimento necessario al buon andamento dell’Associazione e fissa le direttive dell’attività che si intende perseguire.

Il Presidente resta in carica per 5 anni e può essere rinnovato.

 

ART.13 - Il Vice Presidente

 

Il Vice Presidente, può essere proposto dal Presidente o candidarsi autonomamente, e sottoposto al voto dell’Assemblea dei Soci. In assenza o impedimento del Presidente assume, in sue veci, la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché i poteri di firma. Dura in carica finché vige la carica del Presidente.

Firma i documenti riguardanti il Presidente a nome del Consiglio Direttivo. Anche in questo ultimo caso assume la rappresentanza legale dell’Associazione.

 

ART.14 Il Segretario Generale

 

Il Segretario Generale è nominato dal Presidente. Può assumere le responsabilità associative in assenza del Presidente e del Vice Presidente. È tenuto alla stesura del Verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci (ordinarie e straordinarie), in sua assenza o impedimento, la verbalizzazione viene affidata ad uno dei soci presenti, pertanto è il responsabile dei libri verbali e del libro dei soci.

Cura la logistica e la burocrazia dell’Associazione. Registra i soci ed effettua le comunicazioni ufficiali a questi ultimi. Dura in carica finché vige la carica del Presidente.

Il Segretario Generale può identificare tra i soci un numero di collaboratori che vanno formare un Ufficio di Segreteria.

Infine il Segretario Generale è indicato come il Responsabile del Trattamento dei Dati Personali secondo la normativa dettata dal Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”).

 

ART.15 - Il Tesoriere

 

Il Tesoriere, può essere una carica rivestita da una delle figure apicali (Presidente, Vice Presidente o Segretario) o da qualsiasi altro socio, purché di comprovata fiducia e professionalità, ovvero da un professionista in materia fiscale esterno.

Cura la gestione della cassa e la contabilità dell’Associazione, e ne sovrintende alla gestione economica e finanziaria, potendo compiere ogni atto a tal fine necessario, ivi incluse l’apertura, la chiusura e la gestione di conti correnti bancari e postali. Redige l’inventario dei beni associativi, vigila sulla regolarità delle riscossioni secondo le indicazioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Compila e porta alla firma del Presidente le richieste di rimborso e i pagamenti per prestazioni professionali. Si relaziona al commercialista. Dura in carica finché vige la carica del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Per la possibilità di identificare un professionista esterno, l’IRIAE rispetterà gli step e qualsiasi direttiva proposta dalle modifiche alla normativa sul Terzo Settore (ivi compresa la normativa 117/17 di prossima attuazione).

 

ART. 16 – I Libri Verbali

 

I verbali delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci devono essere trascritti ovvero raccolti con timbro a vidima di pagina su appositi registri in ordine cronologico e sottoscritti dai relativi Presidenti e dal Tesoriere se la carica è rivestita da diversa persona.

 

ART. 17 – Bilancio

 

L’esercizio dell’Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo approva il Bilancio consuntivo dell’esercizio precedente entro il mese di aprile di ciascun anno successivo a quello di riferimento. Il Bilancio approvato dal Consiglio verrà presentato all’Assemblea dei Soci per l’approvazione definitiva. Quando particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio preventivo per l’esercizio successivo e lo sottopone all’Assemblea dei Soci per l’approvazione definitiva.

 

ART. 18 – Utili della gestione

 

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

 

ART. 19 - Scioglimento

 

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dalla maggioranza assoluta dell’Assemblea dei Soci. In caso di scioglimento dell’Associazione, dopo le operazioni di liquidazione, i beni affidati in concessione d’uso all’Associazione tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti, mentre sulla destinazione dei restanti beni delibera il Consiglio Direttivo.

ART. 15
(Norma finale - rinvio)

 

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al regolamento interno di IRIAE, al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

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